Art. 32.
(Comitato di garanzia).
1. Prima di ratificare l'autorizzazione delle condotte di cui all'articolo 28, il Ministro delle informazioni per la sicurezza è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di garanzia. L'autorizzazione non può essere ratificata in caso di parere negativo.
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2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri, un prefetto, un ambasciatore e un magistrato, nominati dal Comitato parlamentare per la sicurezza, su proposte, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della giustizia. Il Comitato resta in carica per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.
3. Il Comitato di garanzia può essere sentito dal Comitato parlamentare per la sicurezza.
4. Il Ministro delle informazioni per la sicurezza trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini della ratifica. Il Comitato provvede senza ritardo.
5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.
6. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto delle norme contenute nell'articolo 17, comma 13.